Sanificazione Certificata
SanoVap ha a cuore il benessere dei suoi clienti e di tutte le persone che li circondano, proprio per questo il nostro obiettivo primario è quello di poter garantire un servizio che non sia nocivo e non inquini, utilizzando metodi di sanificazione che si distinguono per la loro salubrità.
Per una corretta procedura di sanificazione dei locali, dai prodotti efficaci alle operazioni di pulizia e/o disinfezione da mettere in atto, va fatto un approfondimento dedicato alle norme e alle informazioni utili per procedere alla sanificazione di un ambiente di lavoro, come ad esempio negozi, ristoranti, bar e, più in generale, locali.
La sanificazione di un locale comporta un insieme di procedure e operazioni di pulizia e/o disinfezione, che concorrono al mantenimento della buona qualità dell’aria all’interno di un ambiente.
La pulizia normale di un ambiente di lavoro viene di solito effettuata attraverso prodotti detergenti, prevedendo la rimozione dello sporco visibile ed evidente (come polvere, grasso o altro materiale organico).
La pulizia viene fatta con acqua e sapone o comuni detergenti, mentre la sanificazione è un intervento che elimina batteri e agenti contaminanti ed è il passo successivo alla pulizia.
La sanificazione deve essere fatta come da indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 e che individua le misure di igiene da prendere nei locali dove siano state presenti persone contagiate da Covid-19.
Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. Riferimento UNI 10585 : 1993.
Il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 (23 marzo 2020)” indica che la pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione. È importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo.
Nello stesso Rapporto viene indicato che nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persona con Covid-19, è necessario procedere alla sanificazione dell’ambiente, intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione.
La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, ovvero: pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% o con alcol etilico al 75% per superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio.
Pertanto allo stato gli unici parametri certi ed ufficiali in ordine alla sanificazione rimangono quelli contenuti nella circolare sopra richiamata, e dove si parla di “sanificazione periodica” (la cui periodicità è rimessa alla valutazione del ddl).
La sanificazione di un locale cambia se al suo interno è stata presente una o più persone affette da Covid-19? Se sì, in che modo? È possibile trovare risposte in merito nel Protocollo sottoscritto tra il Governo e le Parti Sociali del 24 aprile 2020. Il punto 4 del Protocollo, infatti, dispone che, nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all’interno dei locali aziendali, si procederà alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, così come anche alla loro ventilazione.
Lo stesso punto 4 prevede una sanificazione straordinaria nelle aziende che hanno registrato la presenza di casi sospetti di Covid-19. I
Inoltre, il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità 5/2020 del 23 marzo 2020 prende in considerazione la sanificazione straordinaria degli ambienti di lavoro qualora vi fosse stato un caso positivo Covid-19. In questo caso la procedura viene ricondotta ad operazioni di pulizia e disinfezione.
Per quanto riguarda le procedure da seguire, la circolare n. 5443 sopra richiamata, specifica che i luoghi e le aree potenzialmente contaminati dal virus devono essere sottoposti a completa pulizia con acque e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.
È essenziale che durante le operazioni di pulizia con i prodotti chimici, sia assicurata la ventilazione degli ambienti. Si ricorda, infine, che tutte le operazioni di pulizia devono essere eseguite da personale che indossa opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e dovranno essere seguite misure per la rimozione in sicurezza dei DPI.
Al termine della sanificazione, i DPI utilizzati dovranno essere trattati come materiale potenzialmente infetto e conferiti a aziende specializzate per il loro trattamento.
Non viene specificato che si debba necessariamente ricorrere ad una impresa di pulizie esterna per effettuare l’attività di sanificazione, potendo questa essere svolta anche da addetti interni all’azienda.
In quest’ultimo caso, però, il datore di lavoro dovrà rispettare determinate norme e attenersi ad un programma di intervento, valutando preventivamente i rischi presenti negli agenti biologici e chimici.
Chi si appresta a sanificare il locale senza rivolgersi a ditte esterne, deve valutare anche gli eventuali rischi in fase di diluizione e assicurare che i lavoratori addetti abbiano ricevuto un’adeguata formazione/informazione per quanto riguarda l’impiego dei prodotti da usare, oltre che per il corretto utilizzo dei Dpi (Rapporto del dell’ISS del 15 maggio 2020).
Per quali misure seguire negli ambienti di lavoro, va fatto riferimento al Protocollo del 14 marzo sottoscritto dalle Parti Sociali (in allegato) e aggiornato il 24 aprile (in allegato), che tratta diversi aspetti tra i quali modalità di ingresso (controllo temperatura corporea, accesso soggetti esterni ecc.) pulizia e sanificazione giornaliera, precauzioni igieniche personali, dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, tute, cuffie, camici, liquidi detergenti).
Devono essere date informazioni a tutti coloro che hanno accesso alle disposizioni delle Autorità (es. mantenimento distanze di sicurezza, regole di igiene delle mani, misure di prevenzione igienico sanitarie) anche attraverso cartelli affissi all’ingresso dei locali o nei luoghi maggiormente visibili.
Si chiama bonus sanificazione la misura fiscale che consente di avere agevolazioni per le spese sostenute nei mesi giugno, luglio e agosto 2021. Si tratta di un bonus pari al 30% delle spese effettuate per la sanificazione degli ambienti di lavoro, così come l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (ad esempio le mascherine per Covid-19) e altri dispositivi utilizzati per garantire la salute di utenti e lavoratori.
Coloro che decidono di richiedere il bonus (imprese, professionisti, ecc.), devono inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, in cui si indica l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi sopra citati (giugno, luglio, agosto 2021).
È con il provvedimento direttoriale del 15 luglio 2021, che l’Agenzia delle Entrate definisce i criteri e le istruzioni per presentare la domanda entro la tempistica definita (dal 4 ottobre al 4 novembre 2021). Si parla di un massimo di 60.000 euro di spese sostenute per ciascun beneficiario, per un limite complessivo di 200 milioni di euro nell’arco del 2021.
A poter beneficiare del bonus sono gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.